FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ILLEGGIBILE ED OMESSA INDICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE: PROCURA INVALIDA ED ATTO INAMMISSIBILE.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ILLEGGIBILE ED OMESSA INDICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE: PROCURA INVALIDA ED ATTO INAMMISSIBILE.
21 Settembre 2016: FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ILLEGGIBILE ED OMESSA INDICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE: PROCURA INVALIDA ED ATTO INAMMISSIBILE. 21 Settembre 2016

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha affermato che “la procura speciale alle liti rilasciata per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi la qualità dei rappresentante legale, risulti dal testo della stessa, è affetta da nullità relativa, che la controparte può opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c.” (Così Cass. civ., sezione VI, sent. 7. 09.2016, n. 17740). Nel caso esaminato dalla Corte, una società adiva la Corte d’Appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo a causa della durata irragionevole del processo. Il Ministero eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, in quanto  non si rinvenivae “sia nel contesto del ricorso introduttivo della domanda ex lege 89/01, sia nella procura a margine, la menzione del legale rappresentante di detta società, essendo stata apposta una firma illeggibile”. La Corte d’Appello tuttavia respingeva tale eccezione, in considerazione del fatto che “nel giudizio presupposto era stata parte la citata società”. Il Ministero proponeva quindi ricorso per Cassazione che veniva accolto perchè: “la procura speciale alle liti rilasciata per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi la qualità di rappresentante legale, risulti dal testo della stessa, né dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, o altresì priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze dal registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c.”.Alla base di tale indirizzo, vi è la considerazione che il conferimento mediante procura dell’incarico difensivo è una manifestazione di volontà, e come tale è un atto della persona fisica (anche se questa sta in giudizio in rappresentanza di una persona giuridica). Inoltre, “solamente dopo che sia noto il soggetto definitosi come rappresentante è possibile e conferente indagare sulla rispondenza a realtà del potere rappresentativo”. La Corte ha quindi ritenuto che nel caso di specie, in difetto della sottoscrizione, fosse invalida la procura e l’atto cui essa accedeva fosse inammissibile.

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